Trattato di Amiens

Definitivo trattato di pace tra la Repubblica francese, Sua Maestà il Re di Spagna e delle Indie, e la Repubblica Batava (una parte), e Sua Maestà, il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda (da parte di altri ).

 

Il Primo Console della Repubblica francese, in nome del popolo francese, e sua maestà il re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, ugualmente animati dal desiderio di porre fine alla calamità della guerra, hanno gettato le fondamento della pace, gli articoli preliminari, che sono stati firmati a Londra il Vendemaire 9, (o il primo dei 0ttobre 1801).

 

E come per l'articolo 15 dei preliminari è stato concordato, "plenipotenziari che deve il nome da parte di ogni governo, che dovrebbe riparare a Amiens, e non procedere ad organizzare un trattato definitivo, di concerto con gli alleati delle potenze contraenti".

 

Il Primo Console della Repubblica francese, in nome del popolo francese, ha nominato come plenipotenziario del cittadino Giuseppe Buonaparte, Consigliere di Stato:

Sua Maestà il re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, ha nominato il marchese Cornwallis, cavaliere dell'ordine di più nobile della Giarrettiera, uno dei Privy Council di Sua Maestà, generale dell'esercito di Sua Maestà, & c. & C.

 

Sua Maestà il re di Spagna e delle Indie, e il governo della Repubblica Batava, hanno nominato i seguenti plenipotenziari, cioè, sua maestà cattolica ha chiamato Don Giuseppe Nicola d'Azara, il suo consigliere di Stato, Gran Croce dell'ordine di Carlo III .. ambasciatore straordinario di Sua Maestà per la Repubblica francese & C. & C. :

 

E il governo della Repubblica Batava, Jean Schimmelpennick suo ambasciatore straordinario a favore della Repubblica francese, & c. :

 

Che ha detto che plenipotenziari debitamente comunicato alla vicenda i rispettivi poteri, che sono trascritti, a conclusione del trattato attuale, hanno convenuto i seguenti articoli:

 

Articolo I.

Ci deve essere la pace, l'amicizia, e buona comprensione tra la Repubblica francese, Sua Maestà il re di Spagna, i suoi eredi e successori, e la Repubblica Batava, da una parte, e sua maestà il re del Regno Unito di Gran Bretagna e L'Irlanda, i suoi eredi e successori, dall'altra.

Le parti contraenti si adoperano al massimo per preservare una perfetta armonia tra i loro rispettivi paesi, senza consentire una qualsivoglia atto di ostilità a prescindere dal mare o via terra, per qualsiasi causa, o sotto qualsiasi pretesto.

Essi devono evitare con cura ogni cosa che possa per il futuro disturba il felice connubio ormai ristabilito tra loro, e di stallo non offrire alcun soccorso o di protezione, direttamente o indirettamente, a chi vuole ferire nessuno di essi.

 

Articolo II.

Tutti i fatti prigionieri da un lato e l'altro, come pure per terra come in mare, e gli ostaggi portati via, o consegnati durante la guerra, e fino ad oggi, deve essere ripristinato senza riscatto in sei settimane, al più tardi , per essere calcolato dal giorno in cui le ratifiche del Trattato presenti vengono scambiati, e per pagare i debiti che essi hanno contratto durante la loro prigionia. Ciascuna delle parti contraenti sono, rispettivamente, scarico i progressi che si sono state fatte da una delle parti contraenti, per il supporto e la manutenzione dei prigionieri in paesi in cui sono stati arrestati. Ci sono nominati di comune accordo a tal fine una commissione, in particolare il potere di accertare e determinare l'indennizzo che può essere dovuto a una qualsiasi delle parti contraenti ... Il tempo e il luogo è altresì stabilito, di comune accordo, per la riunione dei commissari, che deve essere affidata l'esecuzione del presente articolo, e che tiene conto, non solo le spese sostenute per conto dei prigionieri delle rispettive nazioni, ma allo stesso modo a causa delle truppe straniere, che, prima di essere adottate, sono stati al soldo, e a disposizione di una delle parti contraenti.

 

Articolo III.

Ripristina la sua Maestà Britannica per la Repubblica francese e dei suoi alleati, vale a dire. sua maestà cattolica e la Repubblica Batava, tutti i possedimenti e le colonie che, rispettivamente, apparteneva a loro, e che sono stati o occupati o conquistata dalle forze britanniche, durante il corso della guerra in corso, con l'eccezione dell'isola di Trinidad, e dei possedimenti olandesi l'isola di Ceylon.

 

Articolo IV.

Cede la sua maestà cattolica e le garanzie, in piena proprietà e la sovranità, l'isola di Trinidad a Sua Maestà Britannica.

 

Articolo V.

La cede Repubblica Batava e garanzie, in piena proprietà e sovranità, a Sua Maestà Britannica, tutti i possedimenti e gli stabilimenti nell'isola di Ceylon, che precedenti alla guerra apparteneva alla Repubblica delle Province Unite, o alla compagnia olandese delle Indie Orientali .

 

Articolo VI.

Il porto di Capo di Buona Speranza rimane alla Repubblica Batava in piena sovranità, allo stesso modo, come ha fatto precedente alla guerra. Le navi di ogni tipo appartenenti alle altre parti contraenti, è autorizzato ad iscrivere le porti, e là per l'acquisto di quali disposizioni che possa avere bisogno di finora, senza essere tenuto a pagare alcuna imposte diverse da quelle che la Repubblica Batava costringe le navi della sua nazione a pagare.

 

Articolo VII.

I territori e possedimenti di Sua Maestà più fedeli sono mantenuti nella loro integrità, come fossero antecedenti alla guerra. Tuttavia i confini della Guiana francese e portoghese sono fissati dal fiume Arrowary, che si svuota in mare di cui sopra Capo Nord, in prossimità delle isole Nuovo e Penetentia, circa un grado e un terzo di latitudine nord. Questi confini si corrono lungo il fiume Arrowary, dalla sua bocca, la più distante da Capo Nord, alla sua fonte, e poi su una linea retta, stabilita da tale fonte, alla Brunco Rio, verso ovest. Di conseguenza, la sponda settentrionale del fiume Arrowary, dalla sua bocca, disse alla sua fonte, e dei territori che si trovano a nord della linea dei confini stabiliti come sopra, devono appartenere in piena sovranità alla Repubblica francese. La sponda meridionale del fiume detto, dalla stessa bocca, e tutti i territori a sud di tale linea, è di proprietà di Sua Maestà la maggior parte fedeli. La navigazione del fiume Arrowary, lungo tutto il suo corso, deve essere comune ad entrambe le nazioni. Le modalità che sono state concordate tra i giudici di Madrid e Lisbona, rispettando la composizione dei loro confini in Europa, tuttavia, devono essere rispettati in accordo colla clausole del trattato di Badajoz.

 

Articolo VIII.

I territori, possedimenti e diritti della Sublime Porta, sono mantenute nella loro integrità, come lo erano prima della guerra.

 

Articolo IX.

La Repubblica delle Isole Sette è riconosciuta.

 

Articolo X.

Le isole di Malta, Gozo e Comino, deve essere ripristinato l'ordine di San Giovanni di Gerusalemme, che si terrà alle stesse condizioni, in cui li possedeva prima della guerra, e sotto le seguenti disposizioni.

1. I cavalieri dell'ordine Langues cui si continuano a sussistere dopo lo scambio di ratifica del Trattato attuale, sono invitati a tornare a Malta, non appena lo scambio ha avuto luogo. Essi sono lì sotto forma di un capitolo generale, e procedere con l'elezione di un grande maestro, scelti tra i nativi di quelle nazioni che sono di preservare la loro Langues, a meno che l'elezione è stato già fatto in quanto lo scambio dei preliminari. Resta inteso che una scelta effettuata successivamente a tale epoca, sono le sole considerata valida, con l'esclusione di qualsiasi altro, che hanno avuto luogo in qualsiasi periodo precedente a tale epoca.

2. I governi della Repubblica francese, e di Gran Bretagna, desiderosi di mettere l'ordine e l'isola di Malta in uno stato di completa indipendenza rispetto a se stessi, concordano sul fatto che non ci sono neanche in futuro, un francese o un inglese Langue e che nessun individuo appartenente a l'una o l'altra di tali poteri, sono ammessi in ordine.

3. Ci deve essere istituito un maltese Langue, che deve essere sostenuta dagli introiti territoriale e funzioni commerciali dell'isola. Langue questo deve avere la propria dignità particolare, uno stabilimento e una villa-casa. Le prove di nobiltà, non è necessario per l'ammissione dei cavalieri della Langue, ed essi saranno inoltre ammissibili a tutti gli uffici, e godono di tutti i privilegi, allo stesso modo, come i cavalieri del Langues altri. Almeno la metà degli impieghi comunali, amministrative, civili, giudiziarie, e le altre a seconda del governo, deve essere compilato dagli abitanti delle isole di Malta, Gozo e Comino.

4. Le forze di Sua Maestà Britannica deve evacuare l'isola e le sue dipendenze, entro tre mesi dallo scambio delle ratifiche, o prima, se possibile. A quell'epoca sarà dato fino alla fine nel suo stato attuale, a condizione che il Gran Maestro, o commissari, completamente autorizzato secondo gli statuti dell'ordine, deve essere l'isola di prendere possesso, e che la forza che è quella di essere forniti da sua maestà siciliana, come di seguito previsto, sono arrivati lì.

5. La metà della guarnigione almeno è sempre composto da nativi maltesi, per il resto, l'ordinanza può riscuotere assunti solo in quei paesi che continuano a possedere il Langues. Le truppe maltesi si sono ufficiali maltese. La commenda in capo della guarnigione, nonché la nomina degli ufficiali, si riferiscono al Gran Maestro, e questo diritto non può dimettersi, anche temporaneo, ad eccezione a favore di un cavaliere, e in concomitanza con il parere del Consiglio di l'ordine.

6. L'indipendenza delle isole di Malta, di Gozo e Comino, così come la disposizione in esame, deve essere posto sotto la tutela e la garanzia di Francia, Gran Bretagna, Austria, Spagna, Russia e Prussia.

7. La neutralità del ordine e dell'isola di Malta, con le sue dipendenze,è proclamato.

8. I porti di Malta, sono aperti al commercio e la navigazione di tutte le nazioni, che non vi è parità di retribuzione e doveri moderato: tali dazi devono essere applicate per il mantenimento della lingua maltese Langue, come specificato al paragrafo 3, a quella dei diritti civili e stabilimenti militari dell'isola, così come a quello di un lazzaretto generale, aperta a tutti i colori.

9. Gli stati di Barberia sono esenti dalle condizioni di cui ai paragrafi precedenti, fino a quando, per mezzo di un accordo per essere acquistati dalle parti contraenti, il sistema delle ostilità, che sussiste tra gli stati di Barberia, e l'ordine di San Giovanni, o le competenze che possiedono la Langue, o che concorrono nella composizione dell'ordine, deve essere terminata.

10. L'ordine deve essere governato, sia per quanto riguarda spirituali e temporali, dallo statuto stesso che erano in vigore quando i cavalieri lasciato l'isola, per quanto riguarda il Trattato attuale non li abolisce.

11. Le norme contenute nel 3 punti, 5, 7, 8, e 10, devono essere convertiti in legge, e gli statuti perpetuo dell'ordine, in modo abituale, e il Gran Maestro, o, se egli non deve essere l'isola , al momento del suo restauro per l'ordine, il suo rappresentante, così come i suoi successori, sono tenuti a prestare giuramento per la loro puntuale osservanza.

12. Sua Maestà Siciliana sono invitati a fornire 2.000 uomini, nativi del suo stato, per servire come una guarnigione nelle fortezze diverse dette isole. Tale forza deve rimanere un anno, a sopportare data a partire dalla loro restituzione ai cavalieri, e se, allo scadere di questo termine, l'ordine non dovrebbero avere sollevato una forza sufficiente, a giudizio dei poteri garantendo a presidiare l'isola e la sua dipendenze, come è specificato nel comma 5, le truppe napoletane si continuerà fino a quando non ci devono essere sostituiti da una forza di ritenuta sufficiente da parte dei poteri.

13. I poteri diversi indicati nel comma 6, cioè, Francia, Gran Bretagna, Austria, Spagna, Russia, Prussia e, sono invitati ad aderire alle clausole presenti.

Articolo XI.

Le truppe francesi devono evacuare il regno di Napoli e gli Stati romani, le forze inglesi sono anche evacuare Portoferraio, e in generale tutti i porti e le isole, che occupano nel Mediterraneo e dell'Adriatico.

 

Articolo XII.

Le evacuazioni, cessioni e indennizzi, sancito dal Trattato di specie, devono essere eseguiti in Europa nel giro di un mese, sul continente e mari d'America e l'Africa in tre mesi, sul continente e nei mari d'Asia in sei mesi, che deve seguire la ratifica del trattato definitivo attuale, salvo in caso di una riserva speciale.

 

Articolo XIII.

In tutti i casi di restituzione, concordato con il presente trattato, le fortificazioni vengono ripristinate nelle condizioni erano in al momento della firma del preliminiaries, e tutte le opere che sono state costruite da loro occupazione restano intatti. Si è convenuto, oltre che in tutti i casi previsti di cessioni, sono ammesse agli abitanti, di qualsiasi rango o di una nazione possono essere, un termine di tre anni, contando dalla notifica del presente trattato, di disporre di tutti i loro proprietà, se da essi acquisiti prima o durante la continuazione della guerra in corso, durante il quale periodo di tre anni, le parti sono libere e tutta la libertà di esercitare la propria religione, e per godersi le loro fortune. Lo stesso potere è concesso nei paesi che si sono ripristinati, a tutte le persone, siano essi abitanti e non, che si sono formati tutti gli stabilimenti che lì, durante il tempo in cui questi due paesi erano in possesso della Gran Bretagna. Per quanto riguarda gli abitanti dei paesi ripristinato o ceduto, è stato convenuto, che nessuna persona è, sotto qualsiasi pretesto, essere perseguito, disturbato o molestato, di persona o la proprietà, a causa del suo comportamento politico o di opinione, o per il suo attaccamento ad una delle parti contraenti, in nessun caso a prescindere fatta eccezione per i debiti contratti con gli individui, o per gli atti successivi al Trattato attuale.

 

Articolo XIV.

Tutti i sequestri di cui su entrambi i lati sui fondi, i ricavi e crediti, di ciò che la natura quantunque esse siano, appartengono ad alcuna delle potenze contraenti, o ai loro cittadini o sudditi, deve essere tolto immediatamente dopo la firma di questo trattato definitivo . La decisione di tutte le catene tra le persone delle rispettive nazioni, per debiti, la proprietà, gli effetti, o diritti, di qualsiasi natura, che dovrebbe, secondo usi ricevuto, e il diritto delle genti, da preferire all 'epoca della pace è sottoposta ai tribunali competenti: in tutti quei casi in rapida e completa la giustizia deve essere fatta nei paesi in cui tali domande devono essere, rispettivamente, preferito.

 

Articolo XV.

Le attività di pesca sulle coste di Terranova, e delle isole adiacenti, e nel golfo di San Lorenzo, sono posti sullo stesso piano come erano prima della guerra. I pescatori francesi di Terranova, e gli abitanti delle isole di Saint Pierre e Miquelon, devono avere la libertà, per tagliare il legno, come può essere necessario per loro nelle baie di Fortune e disperazione durante il primo anno, contando dalla ratifica del il presente trattato.

 

Articolo XVI.

Per evitare che tutti i motivi di reclamo e di conflitti che potrebbero sorgere a causa della cattura, che possono essere state effettuate in mare a seguito della firma dei preliminari, è reciprocamente convenuto che le navi e le proprietà che possono essere state prese nel canale, e nella Mare del Nord, dopo uno spazio di dodici giorni, resa dei conti dallo scambio delle ratifiche degli articoli preliminare, deve essere ripristinato da un lato e l'altro, che il termine è di un mese per lo spazio, dal canale e il nord mari, per quanto riguarda le isole Canarie, globalmente, come pure nel mare come nel Mediterraneo; due mesi dalla isola Canarie verso l'equatore, e infine cinque mesi in tutte le altre parti del mondo, senza eccezioni o ulteriore distinzione di tempo o di luogo.

 

Articolo XVII.

Gli ambasciatori, ministri e altri agenti delle potenze contraenti godono rispettivamente, negli stati di detto potere stesso rango, privilegi, prerogative e immunità, che godevano prima della guerra da parte di agenti della stessa classe.

 

Articolo XVIII.

Il ramo della casa di Nassau, che è stato istituito nel ci-devant repubblica delle Province Unite, ora la Repubblica Batava, dopo aver sperimentato alcune perdite, nonché in materia di proprietà privata, come la modifica della costituzione adottata in quei paesi, una compensazione equivalente deve essere ottenute per le perdite che si deve provare di aver subito.

 

Articolo XIX.

Il trattato di pace definitivo attuale è dichiarata comune per la sublime Porta ottomana, l'alleato, di Sua Maestà Britannica, e la Sublime Porta sono invitati a trasmettere il suo atto di adesione il più presto possibile.

 

Articolo XX.

Si è convenuto che le parti contraenti, su requisizioni effettuate da loro, rispettivamente, o dai loro ministri o funzionari debitamente autorizzati a tale scopo, è tenuto a consegnare alla giustizia le persone accusate di 'omicidio, falso, o bancarotta fraudolenta, commessi nel la giurisdizione del partito che richiedono, a condizione che questa può essere effettuata unicamente nei casi in cui le prove di piastrelle del reato deve essere tale, che le leggi del luogo in cui gli imputati devono essere scoperto, avrebbe autorizzato la detenzione e portandolo a giudizio, il reato era stato commesso lì. Le spese di arresto e il processo sono assunte dalla parte che la requisizione, ma questo articolo non ha alcun tipo di riferimento a reati di omicidio, falso, o bancarotta fraudolenta, commesso prima della conclusione di questo trattato definitivo.

 

Articolo XXI.

Le parti contraenti promessa di osservare lealmente e fedelmente tutti gli articoli contenuti nel presente trattato, e non subiscono alcun tipo di contrasto, diretto o indiretto, da apportare ad esso da parte dei loro cittadini o sudditi rispettivi, e la garanzia parti contraenti, in generale e reciprocamente, tutte le clausole del trattato attuale.

 

Articolo XXII.

Il presente trattato sarà ratificato dalle parti contraenti, il più presto possibile, e le ratifiche saranno scambiate in forma dovuta a Parigi. A testimonianza fede di che, noi, i plenipotenziari sottoscritti, hanno firmato con le nostre mani, e in virtù dei nostri rispettivi pieni poteri, il trattato definitivo attuale, facendola essere sigillato con i nostri rispettivi sigilli.

 

Fatto a Amiens, il 4 Germinal, nell'anno 10 (25 marzo 1802)

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