REPUBBLICA ITALIANA
(sentenza n. 35/55)

In nome del Popolo Italiano

Il Pretore del Mandamento di S. Agata di Puglia nell’udienza del 25/6/1955 ha pronunziato la seguente sentenza nel procedimento penale N. 81 del 1955.

a carico:
1) Caprotti Ernesto Diomede fu Giuseppe, da Gombito, di anni 69, res/te in Firenze
2) Salmeri Carlo fu Antonio, da Gioiosa Marina, di anni 59, res/te in Bari
3) Corchia Luigi fu Liborio, da Ruggiano, di anni 41, res/te in Bari
Tutti dom/ti in Bari in V. Piccinni 115.

Imputati di:

il 1° del reato p.p. dagli artt. 8 Lg. 3/3/1951 n. 178 ed 81 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di Sovrintendente Generale Reggente il G. Magistero del S. Ordine Capitolare di S. Uberto di Lorena e di Bar e quale titolare del Priorato Autonomo Latino di Lingua Italiana dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, giusta LL.PB. emesse dal Gran Maestro Principe Nicolas Di Ligny – Luxembourg de Lascaris – Ventimiglia, Gen/le d’Armata, conferito a più persone nel territorio della Rep. Italiana, dal 27/5/1954 in poi, onorificenze cavalleresche dei due Ordini anzi detti;

il 2° di concorso nel reato ascritto al 1°, per aver assunto ed espletato le funzioni di Delegato per le Puglie del Priorato Autonomo Latino dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, e di G. Balì per le Puglie del S. Ordine Capitolare di S. Huberto di Lorena e di Bar, giusta LL.PP. del 27/5/1954 del G. Maestro mandatario Principe Nicolas di Ligny – Luxembourg de Lascaris – Ventimiglia e per aver indotto, come già avvenuto per il passato, Corchia Luigi fu Liborio ad accettare le onorificenze di Cavaliere di Grazia Magistrale del 1° Ordine e di Commendatore di Grazia del 2° ( artt. 110 ed 81 C.P., 8 L 3/3/1951 n. 1781);

il 3° del reato p. e p. dagli artt. 78 L. 3/3/1951 n. 178 per aver fatto uso del territorio della Repubblica delle anzidette onorificenze a lui conferite dal Salmeri nella qualità riportate in rubrica, nonché per essersi fregiato delle anzidette due onorificenze senza essere stato autorizzato a ciò con decreto dell’Autorità competente.

In S. Agata di P., il 30/3/1955

Sentenza : 25/6/1955 assolti perché il fatto non costituisce reato

Letti e discussi gli atti della causa.

Udito il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni con le quali ha chiesto assolversi gli imputati con formula piena.

FATTO

Con esposto del ……….. 1955 veniva denunziato a questa giustizia che nel mese di ………… 1955 il Sig. Corchia Luigi faceva pubblico uso , in freggia, selle proprie carte da visita e da lettera, delle onorificenze di Cavaliere di Grazia Magistrale dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, e di Commendatore di Grazia del Sovrano Ordine Capitolare di S. Huberto di Lorena e di Bar, dichiarando di avere ottenuto il conferimento delle medesime, su interessamento del Conte Carmelo Salmeri, dal Marchese Ernesto Diomede Caprotti, titolare del Priorato Autonomo Latino del primo Ordine, e Sovrintendente Generale Reggente il Gran Magistero del secondo, quale mandatario del Gran Maestro di entrambi, S.A.R. il Principe Nicola di di Ligny – Luxembourg de Lascaria – Ventimiglia, Generale d’Armata, domiciliato a Parigi ( 6 rue des princes Boulogne sur Seine).

Tali conferimenti avvenivano dopo l’entrata in vigore della legge 3 marzo 1951, n. 178, che all’art. 8, 1° comma, fa divieto tassativo ed assoluto ad enti, associazioni e privati di conferire con qualsiasi forma e denominazione, onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, ed al 2° e 4° comma all’insignito di fregiarsene, anche se tali onorificenze gli siano state conferite prima dell’entrata in vigore della legge stessa, o se il conferimento sia avvenuto all’estero. Invece, la prima parte dell’art. 7 di tale legge prescrive l’autorizzazione del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari esteri, per l’uso di onorificenze o distinzioni cavalleresche conferite da Stati esteri, e quindi non nazionali.

Risulta che il Caprotti, nella sua spiegata qualità, aveva conferito in Italia e all’estero, prima che al Corchia Luigi, numerose altre onorificenze dei predetti Ordini di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta e di S. Huberto di Lorena e di Bar, cosicché, ravvisando in tale attività continuata i reati di cui alla prima parte dell’art. 8 della legge 3 marzo 1951, n. 178, ……….. denunciava a questa giustizia il Caprotti e il Salmeri per questa attività continuata di abusivo conferimento di onorificenze, ed il Corchia Luigi per l’uso di detti titoli, in violazione della norma di cui al 1° capoverso del predetto art. 8 della legge in parola.

Portati a giudizio per rispondere dei reati rubricati, al dibattimento, celebratosi il 25 giugno 1955, comparivano i …. Salmeri e rimanevano contumaci …. Gli altri imputati. Il difensore di tutti gli imputati ………. Esibiva una quantità di documenti e di pubblicazioni intesi a dimostrare la legittimità del Priorato Autonomo Latino dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta e quella dell’Ordine Capitolare di S. Huberto di Lorena e di Bar;

la sovranità del Principe Nicola di Ligny – Luxembourg , Gran Maestro di detti Ordini; la legittimità dei mandati da questi conferiti al marchese Caprotti, anche mediante disposizioni statutarie nell’Ordine S. Huberto che l’autorizzano a conferire a nome dell’Ordine e per conto di esso mandante, e la legittimità delle funzioni esercitate dal conte Salmeri, in modo che tutti i conferimenti sono da considerarsi come fatti direttamente dal detto Principe Gran Maestro, che gode prerogative sovrane, e che, quale Capo di nome e d’Arme della dinastia Ardenne – Lorena non può considerarsi un privato, mentre la prima parte dell’art. 8 della legge in parola si limita a vietare i conferimenti cavallereschi a “enti, associazioni e privati”.

Il difensore ha inoltre rilevato che mentre il divieto all’uso delle onorificenze cavalleresche stabilito dal primo capoverso dello stesso art. 8 della legge speciale, è limitato a quelle conferite da “enti, associazioni e privati”, l’autorizzazione del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, prescritta dalla prima parte dell’art. 7 di questa legge, è limitata all’uso delle onorificenze cavalleresche conferite da Sovrani regnanti o da stati esteri, i di cui rapporti con cittadini italiani erano controllati anche in base all’art 80 dello Statuto Albertino, in cui, come nella legge attuale, non si fa menzione di sovrani spodestati, senza territorio, evidentemente perché non esiste un motivo politico che interessi lo Stato Italiano a curarsi di loro e dei loro conferimenti che non riguardano le esigenze politiche o prudenziali del dicastero degli esteri, il di cui Ministro ha rapporti soltanto con Sovrani regnanti, ed è escluso che possa occuparsi di quelli spodestati o pretendenti.

Particolarmente poi per l’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, lo stesso difensore ha rimarcato che in base al 4° comma dell’art. 7 sempre della stessa legge, nulla è innovato alle norme precedenti relative a questo Ordine, e quindi nessun divieto né prescrizione possono sussistere, anche indipendentemente dai diritti sovrani del conferente, su qualsiasi sua branca, comunque classificata o denominata.

DIRITTO

Una prima questione che il decidente ritiene di prospettarsi d’ufficio è quella della competenza per territorio.

Nessun dubbio che la incriminata attività del Caprotti e del Salmeri, in nome e conto del detto Principe di Ligny – Luxembourg, del 27 maggio 1954 ad oggi, si è svolta non soltanto, dove ne ha fatto pubblico uso il Corchia, ma in varie Provincie d’Italia, ed anche all’estero, avendo ammesso gli stessi imputati, il Salmeri all’udienza ed il Caprotti nel suo memoriale, che furono conferite, prima che al Corchia stesso, numerose onorificenze ad altre persone che ne risultano oggi insignite. Ed è per questo che al Caprotti e al Salmeri è stata contestata la continuazione a sensi dell’art. 81 c.p. – Ma poiché l’ultimo conferimento è dove il Corchia ne ha fatto uso, valendosi ripetutamente dei detti titoli nei suoi rapporti di affari in questa città, e perciò nella giurisdizione di questo Pretore, l’ultimo episodio determina la competenza territoriale a sensi dell’art. 39 capoverso c.p.p.

Lo stesso difensore ha esibito il decreto 25 agosto 1952 del mandante principe de Ligny – Luxembourg relativo alla riassunzione per sé e per la sua dinastia del Sovrano Ordine Capitolare di S. Huberto di Lorena e di Bar ed al mandato al Caprotti; le nuove Costituzioni del medesimo Ordine promulgate da esso mandante e Gran Maestro in data 20 marzo 1954, confermati al Caprotti lo stesso mandato di conferire al nome dell’Ordine ed in sua vece e conto titoli nobiliari e onorificenze cavalleresche, e le lettere Patenti in data 1° marzo 1954, con le quali, nella sua qualità di Gran Maestro dei Priorati Liberi e Autonomi dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, ricostituì il Priorato Autonomo Latino di Lingua Italiana del medesimo Ordine, e nominò titolare con la qualifica di Priore lo stesso Caprotti, “con facoltà di stabilire o di trasferire la sede del Priorato dove crederà più opportuno in territorio latino, e di formare regolamenti per il suo funzionamento e nominare Luogotenenze o creare Commanderie, ecc.. ecc..”

Del resto, che il Caprotti e il Salmeri abbiano sempre agito in nome e conto del Gran Maestro principe Nicola de Ligny – Luxembourgo, risulta particolarmente dai brevetti delle onorificenze conferite, che portano tutti la Sua intestazione e sono datati da Parigi. Avendo perciò il marchese Caprotti e il conte Salmeri agito quali mandatari ed in nome e conto del principe Nicola de Ligny – Luxembourgo di Lascaris – Ventimiglia, l’unico quesito da risolvere ai fini dell’accertamento della responsabilità dei giudicabili, è quello di stabilire, attraverso i dati storici e la prova documentale esibita, se questo principe Nicola de Ligny – Luxembourgo abbia prerogative tali da farlo considerare un principe sovrano, o se si tratti di un semplice privato.

Nel primo caso, infatti , come ha già deciso il Pretore di Bari con sentenza 19 aprile 1952, N.1472 R.G. , nella causa penale contro Mazzola Epifanio e il principe Pietro Amoroso d’Aragona, saremmo al di fuori dell’ipotesi dell’art. 8 della legge speciale, ed i conferimenti risulterebbero legittimi. Va perciò esaminato se al principe mandante spettino tali prerogative alla luce dei documenti esibiti e dei rilievi storici ed araldici che il decidente ha tratto dalle opere più note e più autorevoli pubblicate in materia, ed in particolare:

· TITRES ANCIENS CONCERNANT LA MAISON de LUXEMBOURG, Paris, 1617;
· L’ARBRE GENEALOGIQUE de la BRANCHE de FLANDRES, 1683;
· CODEX BALDUIN;
· RENN, Das erste Grafenhaus von Luxembourg;
· LA LEGENDE de MILUSINE et la MAISON de LUXEMBOURG;
· LEFORT A., La Maison Souveraine de Luxembourg, Reims, 1902;
· KAUDAKOV, La dernière branche de la Dynastie de Luxembourg, Prague, 1915;
· BARON M. KOSSINSKI, Les comtes de Luxembourg, Paris, 1939.

Dall’esame delle suindicate pubblicazioni risulta comprovato che al principe Nicola de Ligny – Luxembourg di Lascaris – Ventimiglia attribuiscono prerogative sovrane tre dinastie: quella paterna, quale unico successore di un ramo della dinastia Imperiale dei Lascaris (Ventimiglia); quella materna, quale unico successore dell’intera dinastia Ardenne – Lorena, e quella dei Conti di Brienne, che si incorpora in quella materna col matrimonio dell’ultima superstite MARCHERITA d’ENGHIEN e di FIANDRA, Principessa di Cipro e di Gerusalemme, Duchessa ereditaria d’Atene. Con la Contessa di Brienne, di Conversano, di Ramerù, di Baudemont e di Roussy, che sposò GIOVANNI di Ligny – Luxembourgo, al quale apportò le sue contee e baronie, ei suoi diritti ereditari sul ducato di Atene e sul regno di Cipro e di Gerusalemme. Il suo antenato CARLO di Ligny – Luxembourgo, Maresciallo di Campo. Dopo la morte senza discendenti di suo zio, che pure si chiamava Carlo, per riconoscimento del Parlamento di Tolosa nel 1661, e del Gran Consiglio dei Pari di Francia nel 1663, divenne il Capo del nome e delle Armi della dinastia Ardenne – Lorena.

Il Tribunale Civile di Pietroburgo, con sua decisione del 17 dicembre 1899, assegnò al principe Nicola de Ligny – Luxembourgo la Commanderia Russa di Starolessié dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, riconoscendolo quale unico legittimo discendente della dinastia Ardenne – Lorena, alla quale l’Ordine deve la sua esistenza, e di conformità ad un patto di famiglia registrato a Parigi il 30 aprile 1911, col N. 4273, egli fu riconosciuto di portare il nome di Ligny – Luxembourgo di Lascaris – Ventimiglia, coi titoli ereditari di tutti i menzionati e non menzionati suoi antenati, nonché la qualità di Capo della Casa Reale di Cipro e di Gerusalemme col trattamento di Maestà, e di Capo di nome e d’Arme della dinastia Ardenne – Lorena.

Egli è Generale d’Armata e possiede numerosissime decorazioni militari conferitegli da vari Stati.

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L’origine dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, detto ora anche di Malta, è generalmente nota.

Nel 1101 istituì in Inghilterra il primo Gran Priorato, che continua tuttora a conferire sotto la sovranità S.M. la Regina. Assunse la definizione di “Lingua Inglese”, come anche gli altri priorati di successiva istituzione in altri Stati assunsero quella di “Lingua” del rispettivo Paese. Alla riforma del 1540 divenne autonomo, ma quando non era nominato dal Re di Gerusalemme, il Priore partecipava, insieme agli altri, alla nomina del Gran Maestro.

Nel 1113 Baldovino di Verdun, della dinastia Ardenne di Lorena, Re di Gerusalemme successore a Goffredo di Buglione, nominò Fra Gerardo primo Balì dell’Ordine, e nel 1120 il Re Baldovino II nominò il primo Maestro nella persona di Raimondo Dupuy.

Nel 1164 il Re Waldemaro I di Danimarca, detto il Grande, fondò il Gran Priorato di Antvorowk, che continua sempre a conferire con sede a Copenhagen. Con la riforma Luterana nel 1525 divenne pure autonomo.

Nel 1177 il Re Baldovino IV elevò la carica di Maestro in quella di Gran Maestro, nominando Ruggero del Moulins.

Ma nel 1187 i Saraceni si impadronirono di Gerusalemme, e dopo varie peregrinazioni, sempre battuto dai turchi,Enrico, Re di Cipro e di Gerusalemme, lo trasferì Limisso, nel regno di Cipro, dalla cui sede l’Ordine, nel 1250, Gran Maestro Guglielmo di Chateauneuf, istituì il “ Priorato di Chateauneuf” in Provenza, che continua a conferire sotto l’autorità del predetto al principe Nicola de Ligny – Luxembourgo di Lascaris – Ventimiglia.

Sempre sotto la protezione della dinastia Ardenne – Lorena, nel 1309 fu trasferito nell’isola di Rodi, e nel 1523 fu nuovamente scacciato dai turchi.

Nel 1315 i Visconti di Béon, della stessa dinastia, avevano istituito il Gran Priorato di Tolosa, confermando poi nel 1675 nel possesso ereditario in perpetuo dai discendenti dei Visconti stessi, attualmente rappresentati anche loro dal predetto principe Nicola de Ligny – Luxembourgo, che è anche Priore onorario di Danimarca, e, come detto, titolare dell’accennata Commanderia Russa di Staroseié.

Nel 1530 l’Imperatore CARLO QUINTO, pure della dinastia Ardenne – Lorena, stabilì l’Ordine nell’Isola di Malta, che i turchi avevano scacciato da Rodi nel 1523, e l’Ordine istituì poi vari altri Priorati in Europa e nell’isola di Portorico.

Nel 1798 Napoleone scacciò l’Ordine da Malta che si rifugiò a Trieste e il suo Gran Maestro conte Hompsech abdicò subito dopo a favore dello Zar Paolo I, riconosciuto poi dai Cavalieri e dal Papa il 27 ottobre 1798.

Paolo I morì nel 1801, dopo di che, dato che i Priorati divenuti quasi tutti autonomi ognuno operava per conto proprio, più nessuno si curò di convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Gran Maestro.

Il 12 giugno 1888 il Pontefice Leone XIII restaurò una branca dell’Ordine come “religione” con sede in Roma, dove però aveva perduta la sovranità territoriale fino al 1870.

I vari Priorati indipendenti dalla Santa Sede, pur riconoscendo che la vita, l’autonomia e la sovranità dell’Ordine, da Goffredo di Buglione a Carlo Quinto, erano dovute alla dinastia Ardenne – Lorena, si considerarono estranei all’istituzione Papale, trattandosi specificatamente della sola materia religiosa.

Ma nonostante ciò, questa branca si sviluppò anche con conferimenti cavallereschi.

Sorsero malumori che poi, per varie ragioni, si estesero anche ad una parte degli insigniti dalla medesima, che si acuirono dopo la recente morte del suo ultimo Gran Maestro, Principe Ludovico Chigi Albani, al punto da determinare un intervento diretto dell’attuale pontefice, che con Suo Chirografo del 10 dicembre 1951 costituì un Tribunale Cardinalizio, il quale, con sentenza 24 gennaio 1953, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Vaticano “Acta Apostolicae Sedia” N. 15 del 30 novembre 1953, pronunciò il seguente giudizio:

1°) Che i poteri e le prerogative dell’Ordine non sono quelle proprie degli enti sovrani, e quindi non è indipendente;

2°) Che l’Ordine è una religione e più precisamente un Ordine religioso.

3°) Che l’Ordine dipende dalla Santa Sede e, in particolare, come Ordine religioso, dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, e gli insigniti dipendono dall’Ordine e per esso dalla Santa Sede;

Evidentemente il Tribunale Cardinalizio ha inteso trattare soltanto della nuova istituzione Papale e non dell’antico Ordine rappresentato dai vari Priorati, i quali invece, dopo di ciò, decisero di procedere alla nomina del loro nuovo Gran Maestro, ed in data 6 febbraio 1954 elessero a tale dignità il menzionato al principe Nicola de Ligny – Luxembourgo di Lascaris – Ventimiglia, dell’antica dinastia Ardenne - Lorena.

Egli, come primo atto, con le menzionate Lettere Patenti del 1° marzo 1954, istituì il “Priorato Autonomo Latino di Lingua Italiana”.

Sempre equivocando tra la branca Papale religiosa e l’antico Ordine Autentico, numero Autori sono subito insorti a difendere l’autonomia e la sovranità dell’Ordine, indipendente, dal territorio, controllate dalla Santa Sede, come dalla recentissima pubblicazione ( di cui autorizzano portare con il pagamento postale citazioni bibliografiche e di dottrina) del Dott. MARIO COSTARELLA (Foro It. 1954, IV, 239), sotto il titolo “Un interessante documento del 1792 sugli Statuti del Sovrano Militare Ordine di Malta”, riprodotto da no studio di P.A. D’AVACK “La figura giuridica dell’Ordine di Malta sulla base del recente giudicato pontificio e le sue conseguenze nel campo del diritto”:

Omissis.

“Il volume, intitolato “Lezioni sugli Statuti del Sagr’Ordine Gerosolimitano nell’Università degli Studi di Malta per l’anno 1792”, è opera del Sacerdote e Commendatore dell’Ordine Frà Antonio Micallef, professore di diritto civile nell’Università degli Studi di La Valletta, fondata dal Gran Maestro Emanuele Pinto nel 1771, ampliata e riorganizzata dal Gran Maestro Emanuele de Rohan (1775 – 1797)”.

Omissis.

“” Ma un Re senza regno e, un Sovrano senza territorio vi sarà qualcuno che non lo crederà possibile. Grozio dà due qualità di oggetti alla sovranità, primario e secondario: il primario sono gli uomini uniti nella società civile, soggetti al mero e misto imperio di chi scelsero per comandarli; il secondario è il territorio, nel quale risiede il popolo.

Mosè – dice il celebre Autore – era vero ed effettivo monarca del popolo ebreo, quando andava ramingo””.

“ E’ sorprendente la viva attualità di questa tesi giuridica che, esposta nel 1792, altro non rappresenta se non quella che la prevalente dottrina di campo di diritto internazionale sostiene anche nei confronti del nostro Ordine.

“ Infatti la maggiore e più autorevole parte degli Autori, come riconobbe prima del 1929 alla Santa Sede, così ha riconosciuto e riconosce tutt’ora all’Ordine di Malta la piena sovranità, indipendentemente da un territorio e da un complesso di sudditi, giacché il moderno orientamento del diritto internazionale considera relazioni fra soggetti di diritto internazionale quelle che nel campo internazionale ciascun membro della comunità intrattiene con gli altri compartecipi su un piano di perfetta uguaglianza (par inter pares)”.

L’Ordine Capitolare di S. Huberto di Lorena e di Bar fu fondato il 31 maggio 1416 da Sua Eminenza il Principe Cardinale LUIGI, Duca di Bar, della dinastia Ardenne – Lorena, e il 23 aprile 1423 fu decretato perpetuo e posto sotto la protezione di S. Huberto, Apostolo delle Ardenne e Vescovo di Maestricht e di Liegi. E’ sovrano fino dall’origine perché fu fondato come milizia.

L’Ordine raggiunse rapidamente grande splendore, e più ancora dopo che i ducati di Lorena e di Bar furono ceduti alla Francia. Infatti i Re luigi XIV, Luigi XV e Luigi XVI assunsero anch’Essi il Padronato, ed accordarono all’Ordine e ai suoi Cavalieri grandi privilegi.

Luigi XV, con Sue Lettere Patenti del 1738, elevò tutti i Cavalieri alla nobiltà, pareggiandoli ad essa anche in tutti i privilegi di Corte.

Durante la rivoluzione francese l’Ordine fu trasferito a Francoforte e nel 1815 ripristinò una sede in Francia. Luigi XVIII, con sue Lettere Patenti del marzo 1816, gli dette un nuovo Statuto.

Nel 1830 tutti gli Ordini furono espulsi dalla Francia, ma questo operava già anche dalla Germania e dal Belgio.

Il 27 maggio 1939 si riunì in Bruxelles un Comitato Internazionale riattivatore che approvò un nuovo Statuto più consono ai tempi; affidò la reggenza dell’Ordine al marchese Diomede Caprotti di Milano, e ritenendo estinta la dinastia fondatrice, nominò Gran Maestro il Granduca di Lituania Principe Pietro Galitzine, apolide, residente a Bruxelles.

Il Tribunale di Firenze, giudicando sull’attività svolta prima del settembre 1948, con sentenza 29 aprile 1952 non riconobbe né al Comitato riattivatore, né al Granduca di Lituania, il diritto di continuare un Ordine appartenente ad altra dinastia. Considerò quindi quello riattivatore come una semplice associazione fondata a Bruxelles il 27 maggio 1939, sebbene nessuno avesse reclamato la pertinenza dell’Ordine.

Tale giudicato fu annullato dalla Corte di Cassazione con sentenza 13 ottobre 1954, indipendentemente però dal fatto che il legittimo erede del fondatore dell’Ordine, Principe Nicola de Ligny – Luxembourgo di Lascaris – Ventimiglia Re titolare di Cipro e di Gerusalemme, della dinastia Ardenne – Lorena, residente a Parigi, dopo la sentenza del Tribunale di Firenze, in data 25 agosto 1952 aveva già emesse il menzionato documento di riassunzione d’autorità, per Sé e per la Sua dinastia, di Protettore Gran Maestro dell’Ordine, promulgando provvisoriamente le Costituzioni in vigore, e conservando al Sovrintendente Generale Caprotti le sue cariche e la reggenza del Gran Magistero, con tutte le facoltà attribuitegli dalle Costituzioni stesse, specificanti anche quella di fare, in qualsiasi Stato, al nome dell’Ordine ed in di Lui vece, conferimenti di onorificenze cavalleresche e di titoli nobiliari.

In data 20 marzo 1954 lo stesso legittimo Gran Maestro emetteva e promulgava nuove Costituzioni precisanti l’appartenenza dell’Ordine alla dinastia Ardenne – Lorena e confermanti il detto mandato generale all’imputato Caprotti, con facoltà di accordare mandati speciali agli altri dignitari di qualsiasi Stato.

Per evitare confusioni con conferimenti “ da parte di enti, associazioni e privati”, non ammessi dalla legge speciale,in tali nuove Costituzioni è stato inoltre stabilito che i BREVI di conferimento debbano contenere nella loro intestazione anche il nome della dinastia cui l’Ordine appartiene, e che gli insigniti che possiedono un vecchio Breve marcante di questa precisazione, e non provvedano a farselo sostituire, cesseranno di far parte dell’Ordine e quindi del diritto di usare del titolo cavalleresco, diritto che per costante giurisprudenza internazionale può essere dato soltanto dal Gran Maestro dell’Ordine.

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Fermi questi dati, sia per la storia dinastica del Principe Nicola de Ligny – Luxembourgo di Lascaris – Ventimiglia, sia per la storia e le vicende degli Ordini di San Giovanni di San Giovanni detto di Malta e di S. Huberto di Lorena e di Bar, rimane da esaminare in che cosa consista la sovranità del mandante, cui la difesa fa appello.

Lasciando da parte tutte le varie teorie sull’argomento, che nei vari secoli hanno occupato le menti dei costituzionalisti, perché monche e unilaterali, il giudicante ritiene, in conformità di autorevole dottrina (Giovanni Battista Ugo – Digesto Italiano, Torino 1923), che la sovranità, oltre allo Stato, può avere per soggetto anche una persona fisica od uomini che hanno potestà sovrana, benché privi di potestà territoriale.

Senza dilungarsi sull’origine e l’essenza della sovranità, che il grande Bousset voleva di origine divina, va rilevato che la storia del diritto divino si è successivamente trasformata in quella del legittimismo, per il quale il sovrano spodestato resta sempre sovrano; non sarà più un sovrano regnante, sarà solo un sovrano pretendente, ma pur sempre sovrano.

Sfrondata dalle estreme conseguenze cui vorrebbero condurla alcuni suoi sostenitori, e intesa come diritto di pretesa che nel sovrano ex regnante resta, anzi inerisce in lui jure sanguinis e per diritto nativo in perpetuo, la teoria del legittimismo è perfettamente accettabile e soddisfa le esigenze dei giuristi e le coscienze dei popoli, anche questo secolo così dinamico nel campo politico e rappresentativo.

È indiscusso che la sovranità comprende l’esercizio di quattro diritti fondamentali: il jus imperii, cioè il diritto di comando; il jus gladii, cioè il diritto di imporre l’obbedienza al comando; il jus maiestatis, cioè il diritto di essere onorato, rispettato e protetto, ed il jus honorum, cioè il diritto di premiare ed onorare il merito e la virtù.

Allorquando il Sovrano, scrive l’Hobbes, perde il territorio sul quale esercita il jus imperii e il jus gladii non perde i diritti sovrani.

Conserva in pectore et in potentia i due cennati diritti, il cui esercizio effettivo è praticamente sospeso, restandone solo la pretesa, da cui il titolo di pretendente, ma conserva, efficaci sempre, il jus maiestatis ed il jus honorum, perché il Sovrano resta sempre fons honorum, cioè conservare il titolo ad essere onorato, rispettato e protetto, secondo le leggi internazionali, ed il diritto a conferire titoli nobiliari ed eventuali onorificenze in Ordini cavallereschi appartenenti alla Sua Casa, senza per questo offendere i diritti dello Stato che lo ospita e del quale eventualmente sia divenuto cittadino, come hanno riconosciuto e confermato giuristi autorevoli di ogni Paese.

Senza parlare del Sovaron, del Gaufredus, dell’Onorato di Santa Maria, ecc., che concordano tutti col pensiero del giudicante, il Prof. GORINO – Causa dell’Università di Torino scrive in proposito:

“ Le onorificenze possono essere conferite anche da chi non gode più in atto della sovranità territoriale. Il Sovrano spodestato conserva la collazione dei suoi ordini gentilizi, mentre perde il Gran Magistero di quelli della Corona, facenti parte del patrimonio araldico dello Stato”

Ed il dotto Prof. BESCAPE’ dell’Università del Sacro Cuore di Milano, afferma:

“ Di più, la famiglia principesca già sovrana, mantiene il suo carattere dinastico, ed il suo Capo conserva il titolo e gli attributi dell’ultimo Sovrano spodestato, col nome di pretendente. Non si tratta di una famiglia principesca privata, ma sempre di una antica dinastia, i cui discendenti diretti conservano il jus honorem”.

Ora, chi risulta essere non solo il legittimo discendente di una famiglia ex sovrana, ma il Capo di nome e d’Arme della stessa, cioè il pretendente, come nel caso del Principe Nicola de Ligny – Luxembourgo di Lascaris – Ventimiglia, che gode perciò jure sanguinis del jus maiestatis e del jus honorum, come già innanzi si è rilevato, non può ritenersi un privato, sibbene il legittimo rappresentante di una antica dinastia imperiale, con tutti gli attributi e prerogative a tale dignità inerenti.

Se quella esposta, come è ritenuto dalla dottrina più autorevole e più generalmente accolta:

cfr. SANTI ROMANO, Diritto Costituzionale, Padova, Cedam, 1932;

PIETRO CHIMENTI, Diritto Costituzionale, Torino, U.T.E.T., 1933;

ORESTE RANNELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 1934;

VINCENZO CORSINO, La Giurisdizione, Milano, Giuffrè, 1936;

è l’essenza della sovranità, è evidente che nel suo concetto non entra, come già innanzi si è accennato, l’elemento territoriale.

Il territorio può essere oggetto di sovranità in quanto la potestà sovrana può esercitarsi su di esso, ma appunto perché sottoposto a questo potere, non può essere il potere stesso. Certo, perché la sovranità sia reale e non soltanto esistente in astratto, occorre che possa esplicarsi, ma non è necessario che il potere sovrano si eserciti in confronto di un territorio. Può esercitarsi e si esercita anche in confronto di Individui soggetti a questo potere, non in rapporto alla loro posizione in un determinato territorio, ma in forza di un vincolo giurato che li sottopone al potere stesso, può ancora esercitarsi in confronto di altre sovranità nei rapporti internazionali. Ma queste sono manifestazioni esteriori della sovranità, non attributive ne costitutive di questa, esse rappresentano l’esercizio effettivo della sovranità, la presuppongono e ne riprovano l’esistenza, la quale però è già perfetta prima dell’esercizio, ed indipendentemente da questo.

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Alla stregua di queste considerazioni deve escludersi che le onorificenze del Priorato Autonomo Latino dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, e quelle dell’Ordine Capitolare di S. Huberto di Lorena e di Bar, conferite direttamente o in nome è conto del Principe Nicola de Ligny – Luxembourgo di Lascaris – Ventimiglia, erede di tutti i diritti sovrani dei fondatori e delle Sue dinastie, possano considerarsi onorificenze concesse da un privato.

Né, rileva, che per la concessione delle onorificenze stesse sia stata pagata una tassa, secondo le tariffe degli Ordini, perché ciò viene praticato anche da ordini equestri e religiosi riconosciuti, senza che ciò costituisca illecito penale, come non lo costituisce l’attività del Caprotti e del Salmeri, perché hanno agito unicamente come mandatari di esso Principe Nicola de Ligny – Luxembourgo.

È pertanto superfluo considerare che particolarmente per l’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, nessun divieto è imposto dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, e che i conferimenti di entrambi, anche se firmati da un mandatario, risultano tutti datati da Parigi, dove il principe conferente risiede, non essendo cittadino italiano, e dove non esistono leggi proibitive, ma quand’anche si trattasse di una attività considerata illecita nel Paese straniero in cui venisse commessa, ed in caso in Francia dove i conferimenti stessi vengono datati, non potrebbe mai intervenire la legge italiana anche se il mandatario firmante il corpo di reato è cittadino italiano.

Escluso dunque che le onorificenze siano state conferite da un privato (ente,associazione o privato), a cui l’art. 8 prima parte della suddetta lege fa espresso divieto, siamo al di fuori dalle disposizioni del medesimo anche se i conferimenti stessi venissero datati e eseguiti dal territorio della Repubblica Italiana, e tanto il Caprotti Ernesto Diomede, quanto il Salmeri Carmelo, DEBBONO ESSERE ASSOLTI PERCHE’ I FATTI CONTINUATIVI DA LORO COMMESSI NON COSTITUISCONO REATO.

Conseguentemente anche l’uso di quelle onorificenze ad opera del Sig. Corchia Luigi non costituiscono il fatto previsto e punito dal primo capoverso del predetto art. 8 della citata legge, né quello previsto e punito dalla prima parte dell’art. 7 della legge stessa.

P.Q.M.

IL PRETORE

Letti e applicati gli articoli di legge,

assolve

gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato

S.A.P., il 25/6/1955

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